Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21
“Norme per la protezione degli animali e istituzione dell`anagrafe canina”
(B.U.R. 21 maggio 1994, n. 17) - Articolo 14.
(B.U.R. 21 maggio 1994, n. 17) - Articolo 14.
Protezione dei gatti in libertà
- - 1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».
- - 2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall`Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
- - 3. Enti o associazioni iscritte all`albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere ingestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
- - 4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
- - 5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell`Unità sanitaria locale di competenza.