Gatti

Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21
“Norme per la protezione degli animali e istituzione dell`anagrafe canina” 
(B.U.R. 21 maggio 1994, n. 17) - Articolo 14.


Protezione dei gatti in libertà

  • - 1.   La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro «habitat».
  • - 2.   I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall`Unità sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo. 
  • - 3.   Enti o associazioni iscritte all`albo regionale possono, in accordo con le Unità sanitarie locali di competenza, avere ingestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. 
  • - 4.   I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili. 
  • - 5.   La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell`Unità sanitaria locale di competenza.