Le Leggi

Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994
“Norme per la protezione degli animali e istituzione dell`anagrafe canina”
(B.U.R. 21 maggio 1994, n. 17)


Articolo 4
Istituzione dell`anagrafe canina.
1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l`anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai novanta giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di dieci giorni dalla nascita o, comunque, dall`acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell`animale entro sette giorni dall`evento.
3. All`atto dell`iscrizione deve essere compilata l`apposita scheda, secondo il modello predisposto dall`Assessorato dell`igiene e sanità e dell`assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull`animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stata segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all`animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro trenta giorni l`eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità, sanitarie locali sono tenute ad istituire l`anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all`iscrizione entro tre mesi dall`istituzione dell`anagrafe canina.
8. L`omessa iscrizione all`anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154 a € 516.
Articolo 11
Trasferimento, smarrimento o morte del cane.
1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell`Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell`animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o delladetenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l`anagrafe canina,l`identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l`anagrafe dell`Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.
Articolo 12
Abbandono e custodia degli animali.
1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza od i domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154 a € 516.
2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell`Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l`animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.


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http://www.ilcercapadrone.it/leggi/sardegna.pdf

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Legge n.189 del 20 luglio 2004 
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"


Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un
animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione
ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000
euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze".


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http://www.camera.it/parlam/leggi/04189l.htm

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Ordinanza Ministeriale del 03/03/2009
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani.


Art. 1.
1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; 
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1915_allegato.pdf 

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LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991 


1. Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente. 
2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono
ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati. 
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi. 
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. 
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o
al detentore. 
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro
il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità. 
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.  


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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_911_allegato.pdf 

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